divisione di autorimesse costruite dai condòmini nel cortile condominiale


 

Cass. 18.04.1996, n. 3675

Comm. giurisprudenziale Cian Trabucchi, sub. art. 934

 

La disciplina dell'accessione contenuta nell'art. 934, c.c., si riferisce solo alle costruzioni (o piantagioni) su terreno altrui e non anche alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari sul terreno comune, per le quali debbono ritenersi, invece, applicabili le norme sul condominio ed, in particolare, la disposizione dell'art. 1120, c.c., che vieta, tra l'altro, le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento di altri condomini, a meno che non vi sia il consenso di questi, nella forma scritta richiesta, a pena di nullità, per la costituzione di diritti reali su beni immobili (art. 1350, c.c.)

 

 


 

Not. Iacobone

17.01.2002

 

Tutti i 10 condomini di un fabbricato costruiscono ognuno un box auto nel cortile condominiale.

Ora, alcuni di essi vogliono vendere ognuno:

A) appartamento e 1 box,

ovvero

B) appartamento e 1/10 di 10 box.

Parrebbe la giurisprudenza affermare l'inapplicabilità dell'accessione alle costruzioni sul suolo comune.

In questo caso i singoli box di chi sono?

Come se ne dimostra la proprietà ?

 


 

 

Not. Riccardo Menchetti

17.01.2002

 

I box possono essere considerati comuni: quindi, divisione con attribuzione in proprietà esclusiva dei singoli box e successiva vendita di appartamento con relativa autorimessa.

 

Il problema potrebbe esere quello delle masse plurime.

 

In alternativa, cedere i diritti di comproprietà (teoricamente calcolati in millesimi) ed attribuire l'uso esclusivo.

 

 


 

Not. Anna Gaudiano

17.01.2002

 

I box sono comuni: la divisione (a stralcio, ndr) non crea problemi di masse plurime.

 

Per aversi masse plurime, devono ricorrere due condizioni: beni diversi, acquistati con atti atti tra vivi diversi (es. Tizio e Caio acquistano in comune nel '77 un terreno e successivamente, poniamo, nel '99 acquistano, in comune, un fabbricato).

 

Nel caso, la massa (il cortile condominiale) è unica, anche se i titoli di provenienza sono diversi.